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Fallimento - Effetti sui rapporti preesistenti - Vendita - Contratto preliminare di vendita

Sopravvenuto fallimento del promissario acquirente - Domanda del curatore, scioltosi dal contratto ex art. 72 legge fall., di condanna del promittente venditore alla restituzione della caparra ed al risarcimento danni - Eccezione del promittente venditore - Contenuto - Risoluzione automatica del contratto per inosservanza di termine contrattuale in epoca anteriore al fallimento - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5298 del 04/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5298 del 04/03/2013

 

In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi
ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell'eccezione tesa all'accertamento, "incidenter tantum", della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine
essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 cod. civ.