Skip to main content

fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - debiti pecuniari - interessi

Atto costitutivo di ipoteca giudiziale - Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 4, legge fall. - Conseguenze - Avvenuta revoca in via di eccezione della corrispondente iscrizione - Collocazione, in via di prelazione, del credito originariamente garantito - Esclusione - Credito di rimborso delle spese di iscrizione anche solo in via chirografaria - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8246 del 04/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8246 del 04/04/2013

 

In tema di formazione dello stato passivo, l'atto costitutivo di ipoteca giudiziale, ove revocabile alla stregua dell'art. 67, n. 4, legge fall., è inopponibile alla massa non solo relativamente all'effetto della prelazione ipotecaria, ma anche qualora sia invocato a fondamento del credito di rimborso per le spese della iscrizione, sicchè, l'avvenuta revoca di quest'ultima in via di eccezione preclude tanto la collocazione del credito originariamente garantito in via di prelazione, quanto l'ammissione, pur solo in via chirografaria, dell'ulteriore credito per dette spese. In tema di formazione dello stato passivo, dalla ritenuta revocabilità dell'iscrizione ipotecaria giudiziale derivano, da un lato, l'inutilizzabilità delle disposizioni dettate dall'art. 2855 cod. civ., e, dall'altro, l'applicabilità della disciplina sancita dall'art. 55 legge fall., con la conseguente sospensione del corso degli interessi.