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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - fallimento dei soci - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22279 del 25/09/2017

Società di persone - Fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - Controversia relativa alla massa personale del socio fallito - Curatela del fallimento sociale - Legittimazione ad agire e/o a contraddire - Esclusione - Azione revocatoria contro atti di disposizione del socio - Legittimazione del curatore del fallimento sociale - Sussistenza - Fondamento.

In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito. Tale legittimazione deve, viceversa, essere riconosciuta nel caso di azione revocatoria contro atti di disposizione del socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di tutti i creditori.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22279 del 25/09/2017