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Fallimento - cessazione - chiusura del fallimento

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – effetti - dichiarazione di fallimento - effetti sui processi pendenti - interruzione ex art. 43, comma 3, l.fall. - applicazione anche in caso di revoca del fallimento – ragioni - procedimento civile - interruzione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31473 del 05/12/2018

L'art. 43, comma 3, l.fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31473 del 05/12/2018