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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell’udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_291, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040