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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1197 del 21/01/2020 (Rv. 656758 - 01)

Formazione dello stato passivo -impugnazione dei crediti ammessi - Decreto di esecutività dello stato passivo -Impugnazione - Legittimazione del fallito - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo non solo perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del del creditore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1197 del 21/01/2020 (Rv. 656758 - 01)

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