Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - interessi - Cass. n. 11983/2020

Interessi sui crediti chirografari - Sospensione del decorso - Sussistenza - Efficacia esterna al concorso - Esclusione.

La sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11983 del 19/06/2020 (Rv. 657959 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11983

2020