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Dichiarazione di fallimento - notificazione al debitore – Cass. n. 3189/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Regolare notificazione al debitore del primo ricorso per dichiarazione di fallimento - Successivo deposito di altri ricorsi - Trattazione unitaria - Notificazione al debitore di ogni ulteriore istanza presentata - Necessità - Esclusione.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3189 del 10/02/2021 (Rv. 660581 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054