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Principio di consecuzione delle procedure concorsuali – Cass. n. 5090/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Opposizione allo stato passivo - Ammissione con riserva ex art. 96, comma 3, n. 3) l.fall. - Principio di consecuzione delle procedure - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.

 

In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, non avendo carattere generale, non rileva rispetto all'ammissione con riserva del credito in virtù di una sentenza emessa in pendenza di concordato preventivo sfociato in fallimento a seguito dell'intervenuta revoca, ex art. 173 l.fall. L'art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., impone, infatti, di considerare, ai fini dell'opponibilità della sentenza nei confronti della massa, la data della dichiarazione di fallimento e non quella della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, sicché l'accertamento del credito contenuto nella sentenza anteriore alla dichiarazione di fallimento, passata in giudicato nelle more della procedura concordataria, è alla stessa opponibile.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5090 del 16/02/2022 (Rv. 664023 - 01)

 

Corte

Cassazione

5090

2022