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Fallimento del concessionario per la riscossione – Cass. n. 7076/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Fallimento del concessionario per la riscossione - Regime previsto dal d.P.R. n. 43 del 1988 "ratione temporis" applicabile - Obbligo del riscosso per non riscosso - Decadenza dalla concessione - Conseguenze.

 

In tema di accertamento del passivo fallimentare, quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si sono svolti i fatti, la disciplina recata dal d.P.R. n. 43 del 1988 (poi abrogato dall'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999), istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall'art. 32, comma 3, e dall'art. 44 di tale decreto si desume che qualora siano stati consegnati al concessionario per la riscossione dei tributi i ruoli formati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapporto derivato dalla concessione, dopo l'efficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto permane per il concessionario l'obbligo di pagare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell'efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza; con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l'ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell'evento dissolutivo del rapporto di concessione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7076 del 09/03/2023 (Rv. 667214 - 02)

 

Corte

Cassazione

7076

2023