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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15715 del 05/06/2023 (Rv. 667941 - 01)

Fallimento - effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Fallimento - Principi dell'universalità e della concorsuali e centralità di sistema della "par condicio creditorum" - Applicazione alla revocatoria fallimentare - Funzione - Derogabilità mediante legge - Sussistenza - Inclusione, tra le deroghe, dell'art. 802 c.nav., in tema di pagamenti per servizi aeroportuali, nella versione "ratione temporis" - Esclusione - Ragioni.

In materia fallimentare, il principio della "par condicio creditorum" costituisce la chiave di lettura di diversi istituti, ivi compresa la revocatoria fallimentare, la quale, essendo volta a contemperare l'interesse dei creditori al recupero, nel patrimonio del fallito, della maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica e alla stabilità dei diritti, può essere derogata soltanto in presenza di specifiche disposizioni di legge che sottraggano ad essa determinati atti o pagamenti, senza che possa, tra queste, contemplarsi il disposto di cui all'art. 802 c.nav., nella versione antecedente all'art. 3-bis d.lgs. n. 96 del 2005, che impone al direttore dell'aeroporto di non autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno provveduto alla corresponsione, tra gli altri, di tasse e diritti dovuti, essendo tale norma finalizzata a tutelare il diritto del gestore dei servizi aeroportuali di percepire il corrispettivo dei servizi resi e non ad esentarlo dal rischio di una futura revocatoria in deroga al precetto generale dell'art. 67, comma 2, l.fall..

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15715 del 05/06/2023 (Rv. 667941 - 01)