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Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17106 del 15/06/2023 (Rv. 668026 - 01)

Concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Relazione ex art. 160, co. 2, L.fall. - Contenuto - Valutazione in ordine alle azioni risarcitorie e revocatorie - Necessità - Fondamento

In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17106 del 15/06/2023 (Rv. 668026 - 01)