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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31756 del 15/11/2023 (Rv. 669425 - 01)

Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Domanda di rivendica ex art. 103 l. fall. - Ritardo ex art. 101, comma 1, l. fall., nella proposizione della relativa domanda - Imputazione alla parte - Esclusione in caso di istanza di restituzione dei beni non formalizzata neN'inventario del curatore - Rigetto della predetta istanza da parte del giudice delegato - Necessità.

L'eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, comma 1, l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87-bis l. fall., in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore, che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata; una volta depositata l'istanza di restituzione dei beni a norma dell'art. 87-bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all'art. 103 l. fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31756 del 15/11/2023 (Rv. 669425 - 01)