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143 Rapporti processuali - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 143 Rapporti processuali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 143 Rapporti processuali

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.


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