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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22895 del 11/11/2005

Presupposti - Differenza dal potere di decidere la causa secondo equità - Potere del giudice - Utilizzabilità - Criteri - Limiti.

Il potere di emettere la decisione secondo equità che, a norma dell'art. 114 cod. proc. civ., attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, a norma dell'art. 1226 cod. civ., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così non censurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22895 del 11/11/2005