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PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11411 del 11/05/2010

Procedimento davanti al giudice di pace - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà - Omissione - Sanzione - Nullità - Esclusione - Limiti.

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione delle parti alla prima udienza (art. 320 cod. proc. civ.) non è espressamente sanzionata con la previsione di nullità e può produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11411 del 11/05/2010