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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18163 del 21/07/2017

Indennità di esproprio - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 2011 - Decorrenza - Fattispecie.

In tema di indennità di esproprio, la sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 2011, che ha dichiarato illegittimo il criterio con cui si prevedeva la riduzione della stessa in base al valore desumibile dalle dichiarazioni ICI della parte espropriata, ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione, restando irrilevante che la modifica dell’indennità medesima, in base al menzionato parametro, risulti a favore degli espropriati. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, censurando la stima fondata su un criterio che, indipendentemente dall’intervenuta caducazione per incostituzionalità, avrebbe consentito di determinare l’indennità in misura superiore al valore di mercato del bene).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18163 del 21/07/2017