Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha posto i seguenti quesiti: a) se il COA, tramite la Commissione locale di cui dispone, sia competente ad accreditare gli eventi formativi a rilevanza locale, sia che si tratti di eventi di aggiornamento, di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento C.N.F. n. 6/2014, sia che si tratti degli eventi di formazione previsti dall’art. 3, comma 3 del Regolamento anzidetto; b) se il COA, direttamente ovvero per il tramite di Fondazione dal medesimo istituita, possa sia organizzare e gestire direttamente eventi formativi, sia promuovere eventi organizzati da terzi; c) se le entrate derivanti dal versamento delle quote individuali di partecipazione agli eventi formativi organizzati e gestiti dal COA, ovvero da Fondazione dal medesimo istituita, debbano essere gravati da I.V.A.. Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 6-bis