Le Sez. U su questioni di massima di particolare importanza, concernenti i crediti per spese giudiziali dell’avvocato, hanno affermato che: è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.; la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, sia se introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia; una volta introdotta, essa resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'an; soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli in via riconvenzionale o di compensazione o di accertamento pregiudiziale, l'introduzione di una domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta − sempre che non si ponga anche un problema di connessione ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso − che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario.