art. 48 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Art. 48 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega - codice deontologico forense
Art. 48 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
art.28.Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
* I. - È producibile la corrispondenza intercorsa tra i colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
* II. - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
* III. - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
* IV. - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
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Documenti collegati:
fine
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