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Tabelle per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato (materia civile)

Law iconTabelle per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato (materia civile) 

Schema del Protocollo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 28 aprile 2017 al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale, così come già fatto da alcuni distretti per quello in materia penale precedentemente inviato nel giugno 2016.
Il Consiglio Nazionale Forense
Premesso che
- il D.M. n. 55 del 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è, pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione di detti compensi al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione nonché di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee.
Tale esigenza è tanto sentita che in alcune importanti sedi giudiziarie la questione è stata già affrontata ed è esitata in accordi ufficiali tra Autorità Giudiziaria e Avvocatura locale.
In un quadro in cui, tuttavia, permangono notevoli differenze tra i Fori, appare evidente la necessità di rendere quanto più possibili omogenee le liquidazioni per lo svolgimento di attività professionali che, pur svolte presso Tribunali diversi, sono del tutto identiche e, dunque, pienamente equiparabili quanto a “peso” giudiziario, pena il rischio di creare una disparità di trattamento in alcun modo giustificabile, considerato anche che TErario ha carattere nazionale.
- la normativa in materia stabilisce che:
a) “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” (art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002;
b) “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà” (art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002).
- l’art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 prevede che “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta

Ritenuto che
-1 valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ridotti del 50% ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, non possano essere ulteriormente decurtati.
- In riferimento ad alcune tipologie di procedimenti sia opportuno individuare, come già avvenuto in alcuni protocolli stipulati a livello locale, un parametro unico forfettario relativo all’intero giudizio (ad es. separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto).
- Vada sempre applicato, tenuto conto di quanto previsto dal sopra citato art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il rimborso spese generali del 15% nonché indicata la maggiorazione per IVA e CPA.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto
Il Consiglio Nazionale Forense sollecita la necessità di adottare, in tutti i Fori, la seguente tabella di liquidazione standardizzata, che prevede ipotesi correlate alle diverse tipologie processuali.
Al fine di consentire all’Autorità Giudiziaria il rispetto della previsione di cui all’art. 83, comma 3 bis, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotta dall’art. 1, comma 783, Legge 28/12/2015 n. 208 (“// decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”), il difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deposita l’istanza di liquidazione osservando, ove possibile, i seguenti termini:
- per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero all’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., o all’udienza di precisazione delle conclusioni se vi è rinuncia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.;
- per il rito lavoro: contestualmente all’udienza di discussione;
- per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l’udienza in camera di consiglio.
Il difensore deposita, nei termini sopra indicati, l’istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati per via telematica (PCT o, dove in uso, piattaforma SIAMM), provvedendo alla consegna di copia cartacea nel solo caso di discussione orale.
Per favorire una liquidazione agevole e rapida dell’istanza, il difensore utilizza il modello proposto ed allegato al presente protocollo, curando l’esatta e completa indicazione dei dati propri, dei dati del procedimento, dei dati della persona rappresentata e dei riferimenti al provvedimento di ammissione al patrocinio.
L’istanza contiene l’indicazione delle attività difensive svolte per ciascuna fase.
Unitamente all’istanza di liquidazione, il difensore deposita la delibera di ammissione al patrocinio e la domanda di ammissione.

Le Tabelle standardizzate diversificate per Autorità Giudiziaria

TABELLA 1. GIUDICE DI PACE
Valore da € 0,01 a e 1.100,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 350 100 200
2. Fase introduttiva del giudizio 120 150
3. Fase istruttoria e/o di trattazione 150 250
4. Fase decisionale 200 300

TABELLA 2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
Valore da € 0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da € 26.000,01 a € 52.000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 400 200 350 800 1100 1500
2. Fase introduttiva del giudizio 200 350 550 850 1100
3. Fase istruttoria e/o di trattazione 400 800 850 2600 4600
4. Fase decisionale 400 800 1100 2000 2900

TABELLA 3. CAUSE DI LAVORO
Valore da €0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a € 5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000,00 da €26.000,01 a € 52.000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a €520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 400 400 850 1500 2200 3100
2. Fase introduttiva del giudizio 200 350 650 850 1150
3. Fase istruttoria e/o di trattazione 250 550 850 1300 1800
4. Fase decisionale 350 750 1450 2000 3000

TABELLA 4. CAUSE DI PREVIDENZA
Valore da €0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000,00 da € 26.000,01 a €52.000,00 da € 52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 400 200 400 800 1200 1700
2. Fase introduttiva del giudizio 200 350 600 800 1100
3. Fase istruttoria e/o di trattazione 400 800 1300 1800 2500
4. Fase decisionale 400 950 1700 2000 3700
TABELLA 5. PER CONVALIDA LOCATIZIA
Valore da € 0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da € 5.200,01 a € 26.000,00 da € 26.000,01 a €52.000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 400 250 400 800 1200 1600
2. Fase introduttiva del giudizio 200 350 500 650 800
3. Fase istruttoria e/o di trattazione 80 100 150 200 300
4. Fase decisionale 200 350 600 900 1300

TABELLA 6. ATTO DI PRECETTO
Valore da € 0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000.00 da €26.000.01 a € 52.000,00 da €52.000,01 a €260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Compenso 50 100 150 200 250 300

TABELLA 7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Valore da € 0 a € 5.200,00 da € 5.200,01 a € 26.000,00 da € 26.000,01 a €52.000,00 da € 52.000,01 a € 260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso 200 650 1100 1500 2100
Qualora la procedura riguardi minori, inabilitati o interdetti o soggetti sottoposti a curatela, gli importi sopra indicati sono aumentati del 20%.

TABELLA 8. PROCEDIMENTI MONITORI
Valore da € 0 a € 5.200,00 da € 5.200,01 a € 26.000,00 da €26.000,01 a €52.000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Compenso da 250 a 750 da 800 a 1.400 da 1450 a 2050 da 2150 a 2750 da 3000 a 4500

TABELLA 9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Valore da € 0 a € 5.200,00 da €5.200,01 a €26.000,00 da €26.000,01 a € 52,000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 400 250 450 500 1000
2. Fase introduttiva del giudizio 300 350 450 650
3. Fase istruttoria e/o di trattazione 500 600 800 1100
La tabella trova applicazione anche per i procedimenti possessori per le fasi concretamente espletate.

TABELLA 10. PROCEDIMENTI CAUTELARI
Valore da €0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000,00 da € 26.000,01 a € 52.000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 400 250 450 800 1200 1700
2. Fase introduttiva del giudizio 150 300 400 550 750
3. Fase istruttoria e/o di trattazione 400 550 900 1350 1800
4. Fase decisionale 150 300 550 800 1200

TABELLA 16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
Valore da €0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a € 5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000,00 da € 26.000,01 a € 52.000,00 da € 52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 100 250 350 650 900 1250
2. Fase istruttoria e/o di trattazione

TABELLA 17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA
Valore da € 0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a € 5.200,00 da G 5.200,01 a € 26.000,00 da €26.000,01 a € 52.000,00 da € 52.000,01 a € 260.000,00 da €260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase introduttiva 200 400 650 1000 1450 1900
2. Fase di trattazione e conclusiva

TABELLA 18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
Valore da €0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a €5.200,00 da € 5.200,01 a €26.000,00 da €26.000,01 a € 52.000,00 da €52.000,01 a €260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase introduttiva 120 350 550 850 1150 1500
2. Fase istruttoria e di trattazione

TABELLA 19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI
Valore da €0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a € 5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000,00 da €26.000,01 a €52.000,00 da € 52.000,01 a €260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso 30 120 200 320 450 600

TABELLA 20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO
Valore da € 0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a € 5.200,00 da € 5.200,01 a € 26.000,00 da €26.000,01 a €52.000,00 da €52.000,01 a €260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso 100 300 500 700 850 1400

TABELLA 26. ARBITRATO
Valore da €0.01 a €26,000,00 da €26.000,01 a €52.000,00 da €52.000,01 a €260.000,00 da € 260.000.01 a € 520.000,00
Compenso 800 2000 3500 8000

TABELLA GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO
Valore da € 0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a € 5.200,00 da € 5.200,01 a € 26.000,00 da €26.000,01 a € 52.000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 500 250 500 850 1400 2000
2. Fase introduttiva del giudizio 250 400 750 900 1200
3. Fase istruttoria c/o di trattazione 450 850 1450 2000 2700
4. Fase decisionale 400 800 1600 2400 3500

TABELLA GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Valore da €0,01 a € 1.100,00 da € 1.100,01 a € 5.200,00 da €5.200,01 a € 26.000,00 da €26.000,01 a € 52.000,00 da €52.000,01 a € 260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
Attività
1. Fase di studio della controversia 110 320 600 1.100 1.500 2.300
2. Fase introduttiva del giudizio 120 350 500 900 1.100 1.500
4. Fase decisionale 60 150 300 550 800 1.100

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA
A) Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti: 1.200
B) Separazioni e Divorzi Giudiziali: 1.500
C) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio congiunti: 1.200
D) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio giudiziali: 1.500
E) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 c.c.. 156 c.c.. ex art. 8 L. 898/70. 342 bis c.c. 317 bis c.c. 709 ter c.p.c. congiunti: 1.100
F) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 c.c.. 156 c.c.. ex art. 8 L. 898/70. 342 bis c.c. 317 bis c.c.» 709 ter c.p.c. giudiziali: 1.300
Fattori correttivi in aumento:
a) presenza di prole: 20%
b) assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti: 40%
c) trasferimenti immobiliari: 0,75% del valore catastale
d) espletamento di attività istruttoria: dal 50% al 250% (in ragione della complessità)
e) espletamento della fase decisionale: dal 60% al 300% (in ragione della complessità)
f) giudizio di appello: 20%
g) giudizio di legittimità:30%
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ESPULSIONI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
A) Ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione: 600
B) Ricorsi ex art. 35 D. Lgs. 25/2008: 1.200 Fattori correttivi in aumento:
a) espletamento di attività istruttoria: dal 50% al 100% (in ragione della complessità)
b) giudizio di appello/ricorso al T.A.R.: 30%
c) giudizio di cassazione /consiglio di stato: 40%
***
Nei casi nei quali, nell’ambito di ima delle specifiche ipotesi sopra elencate, l’attività processuale non comprenda una determinata fase, l’avvocato richiedente non la conteggerà, rimanendo invariati gli importi per le altre fasi e ricalcolando l’importo finale.
I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorare la concreta applicazione.
Firme Istituzionali degli aderenti al Protocollo

 

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parametri forensi

tariffe forensi

parcella avvocato

onorario avvocato