Trattamento della persona - trattamento inumano - detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - trattamento della persona - trattamento inumano - detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU - rimedio ex art. 35 ter, l. n. 354 del 1975 - natura - conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31556 del 06/12/2018
In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31556 del 06/12/2018