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Social media: l’invito a promuovere un’azione legale non sempre, né necessariamente, costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela

L’invito pubblico a promuovere un’azione legale non sempre né necessariamente costituisce violazione del divieto di cui all’art. 37 cdf, dovendosi piuttosto accertare se, in concreto, il…. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 81 del 1° giugno 2022

 

L’invito pubblico a promuovere un’azione legale non sempre né necessariamente costituisce violazione del divieto di cui all’art. 37 cdf, dovendosi piuttosto accertare se, in concreto, il comportamento stesso costituisca, o meno, accaparramento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicato sui social un video con cui invitava gli utenti a proporre, non necessariamente per il proprio tramite, una denuncia-querela contro la Regione Toscana, che agli inizi dell’emergenza pandemica aveva prospettato l’apertura di un centro Covid in un condominio, trattandosi di iniziativa a suo dire stigmatizzabile e successivamente, in effetti, dalla stessa Regione rinunciata. Aperto il procedimento disciplinare, il CDD archiviava motivatamente l’esposto, non rilevando in concreto una violazione dell’art. 37 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi rigettato il gravame proposto dal COA di appartenenza dell’incolpato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 81 del 1° giugno 2022

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