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Avvocati - Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 27 marzo 2024

Il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, pubblichi informazioni sulla propria attività professionale in calce ad una pagina web su un evento tragico) -

Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà (art. 9 cdf), ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dello specifico divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, pubblichi informazioni sulla propria attività professionale in calce ad una pagina web su un evento tragico, così ponendo in essere una forma di pubblicità promozionale suggestiva, in quanto vòlta ad acquisire incarichi da parte di persone coinvolte in un contesto di particolare emergenza, così svilendo la reputazione non solo propria ma della professione forense, tanto da suscitare pubblico biasimo ed indignazione

(Nel caso di specie, in una pagina Facebook che riportava la notizia di un sinistro stradale mortale, l’incolpato postava un messaggio recante il logo del proprio studio legale e la scritta “A chiunque potesse avere bisogno … presente!”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 109 del 27 marzo 2024

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