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comodato - estinzione - richiesta del comodante - comodato senza determinazione di durata (precario) - Cass. n. 15877/2013

Comodato - Termine finale desumibile dalla destinazione del bene - Ammissibilità - Limiti - Comodato immobiliare - Uso corrispondente alla generica destinazione - Conseguenze - Natura di comodato a tempo indeterminato e, perciò, precario - Revocabilità "ad nutum" - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013

Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013

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