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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010

Prestazione di servizi - Domanda di pagamento del corrispettivo - Competenza giurisdizionale - Individuazione - Art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001 - Obbligazione dedotta in giudizio - Nozione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice del luogo della prestazione del servizio - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001 va interpretato nel senso che, nei contratti di prestazione di servizi, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma soltanto l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti anzidetti, proprio la prestazione del servizio. Ne consegue che, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo per il servizio prestato, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello in cui il servizio è stato reso. (Nella specie, le S.U., in controversia promossa, tramite decreto ingiuntivo poi opposto, da una società con sede legale in Italia nei confronti di una società con sede legale nel Regno Unito, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione del giudice austriaco, giacché l'attività contrattualmente pattuita era da reputarsi prestazione di servizi resa in Austria dalla società opponente).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010