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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20813 del 14/10/2016

Sospensione ex art. 14, comma 2, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 12 giugno 2003 - Termine iniziale - Iscrizione nel registro degli indagati - Sufficienza.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il termine iniziale per la sospensione del procedimento disciplinare di cui all'art. 14, comma 2, del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 12 giugno 2003, è costituito dalla conoscenza, da parte dell'amministrazione, della trasmissione della "notitia criminis" e dell'iscrizione nel registro degli indagati, senza che sia necessario attendere l'esercizio dell'azione penale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20813 del 14/10/2016