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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20544 del 12/10/2016

Pubblico impiego privatizzato - Sospensione facoltativa dal servizio ex art. 29, comma 2, del c.c.n.l. Dirigenza Enti locali del 10 aprile 1996 - Condizioni - Rinvio a giudizio in sede penale - Necessità - Esclusione.

In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, l'art. 29, comma 2, del c.c.n.l. Dirigenza Enti locali del 10 aprile 1996, deve interpretarsi nel senso che il datore di lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale del dipendente, può ulteriormente prolungare il periodo di sospensione dal servizio in presenza di fatti, oggetto dell'accertamento penale, che siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che nei confronti dello stesso sia stato, o meno, emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20544 del 12/10/2016