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previdenza‭ (‬assicurazioni sociali‭) ‬-‭ ‬contributi assicurativi‭ ‬-‭ ‬sgravi‭ (‬benefici,‭ ‬esenzioni,‭ ‬agevolazioni‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14640‭ ‬del‭ ‬11/06/2013‭

Sgravi contributivi ex art.‭ ‬3,‭ ‬comma‭ ‬5‭ ‬della legge n.‭ ‬448‭ ‬del‭ ‬1988‭ ‬-‭ ‬Accesso al beneficio‭ ‬-‭ ‬Presupposti‭ ‬-‭ ‬Presentazione della formale denuncia mensile del datore di lavoro‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Registrazioni interne del datore‭ ‬-‭ ‬Equipollenza‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14640‭ ‬del‭ ‬11/06/2013‭


Il riconoscimento degli sgravi contributivi ex art.‭ ‬3,‭ ‬comma‭ ‬5,‭ ‬della legge‭ ‬23‭ ‬dicembre‭ ‬1988,‭ ‬n.‭ ‬448,‭ ‬presuppone una comunicazione circostanziata all'ente previdenziale da parte dell'interessato,‭ ‬quale quella prescritta dalle denunce mensili attraverso i modelli DM10,‭ ‬che non può a tal fine essere surrogata da registrazioni operate dal datore di lavoro per le diverse finalità contabili,‭ ‬fiscali ed amministrative.‭ (‬Nella specie la S.C.‭ ‬ha confermato la decisione della Corte territoriale che,‭ ‬in materia di opposizione a cartella esattoriale a titolo di omissione contributiva,‭ ‬aveva ritenuto inidonea per il riconoscimento dei benefici in questione l'iscrizione nel libro matricola dei nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'indicazione della relativa retribuzione‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14640‭ ‬del‭ ‬11/06/2013‭