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previdenza‭ (‬assicurazioni sociali‭) ‬-‭ ‬casse di mutualità e fondi previdenziali‭ ‬-‭ ‬previdenza marinara‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20104‭ ‬del‭ ‬24/09/2014‭

Rapporto di lavoro a tempo parziale‭ ‬-‭ ‬Nullità per difetto di forma‭ ‬-‭ ‬Minimale retributivo a fini contributivi‭ ‬-‭ ‬Disciplina ex art.‭ ‬5,‭ ‬quinto comma,‭ ‬del d.l.‭ ‬n.‭ ‬726‭ ‬del‭ ‬1984,‭ ‬conv.‭ ‬in legge n.‭ ‬863‭ ‬del‭ ‬1984‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20104‭ ‬del‭ ‬24/09/2014‭


In materia di contratto part time,‭ ‬il regime del minimale contributivo orario di cui all'art.‭ ‬5,‭ ‬quinto comma,‭ ‬del d.l.‭ ‬30‭ ‬ottobre‭ ‬1984,‭ ‬n.‭ ‬726,‭ ‬convertito nella legge‭ ‬19‭ ‬dicembre‭ ‬1984,‭ ‬n.‭ ‬63‭ (‬vigente‭ "‬ratione temporis‭") ‬si applica se sia stato osservato il requisito della forma scritta‭ (‬e gli ulteriori prescritti requisiti formali‭) ‬e non in caso di accordo orale,‭ ‬dovendosi ritenere‭ ‬irragionevole una interpretazione che imponesse,‭ ‬per esigenze solidaristiche,‭ ‬ai datori di lavoro rispettosi della legge,‭ ‬l'osservanza del principio del minimale retributivo‭ ‬-‭ ‬con l'applicazione di parametri commisurati a retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte‭ ‬-,‭ ‬mentre,‭ ‬nel contempo,‭ ‬lasciasse esenti da tali vincoli coloro che,‭ ‬sottraendosi alle prescrizioni legislative,‭ ‬ricorressero al contratto a tempo parziale per il perseguimento di finalità non istituzionali.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20104‭ ‬del‭ ‬24/09/2014‭