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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di vecchiaia - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12781 del 09/07/2004

Pensione di vecchiaia già liquidata - Revoca su domanda del pensionato o d'ufficio - Legittimità - Esclusione - Pensione erogata in mancanza dei requisiti di legge - Facoltà dell'istituto di provvedere all'annullamento in sede di autotutela - Configurabilità.

L'istituto di previdenza non ha il potere di revocare, neanche su domanda del pensionato, una pensione di vecchiaia già liquidata, potendo soltanto, nel caso in cui accerti che la prestazione è stata erogata in mancanza dei requisiti di legge, procedere in via di autotutela all'annullamento della pensione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12781 del 09/07/2004