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Assicurazioni sociali - soggetti – Cass. 14853/2019

Diritto del lavoratore alla contribuzione previdenziale - Condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi - Ammissibilità - Condizioni - Partecipazione dell'ente previdenziale al processo - Necessità - Fondamento.

L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.

Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14853 del 30/05/2019 (Rv. 654024 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2115 – Contribuzioni

Cod. Civ. art. 2116 – Prestazioni