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Autocerticazione dell'interessato depositata in grado di appello – Cass. n. 40400/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - spese giudiziali - Esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Autocerticazione dell'interessato depositata in grado di appello - Efficacia anche per il primo grado - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 40400 del 16/12/2021 (Rv. 663193 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152

 

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Cassazione

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