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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8230 del 28/04/2020 (Rv. 657585 - 01)

Protezione internazionale - Paese di origine - Rischio di persecuzione o di danno grave limitato a determinate regioni o aree - Possibilità di trasferimento in regioni o aree sicure - Rilevanza - Esclusione -Fondamento - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, il d.lgs. n. 251 del 2007 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE di non escludere dalla protezione il richiedente straniero, quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia limitato a determinate regioni o aree del Paese di origine e appaia ragionevolmente possibile il trasferimento in altre regioni o aree sicure, sicché per valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre avere riguardo alla zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, avuto riguardo alla sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali, mentre qualora il predetto abbia vissuto in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo che privilegi il territorio di maggiore radicamento al momento dell'eventuale rimpatrio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8230 del 28/04/2020 (Rv. 657585 - 01)