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Procedimento - Riassunzione

Decreto di fissazione dell'udienza - Comunicazione di cancelleria - Previsione normativa - Assenza - Conseguenze - Onere del ricorrente per riassunzione di informarsi presso la cancelleria - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20213 del 16/11/2012 


Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20213 del 16/11/2012

In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e di assegnazione del termine per la relativa notificazione debba essere comunicato dalla
cancelleria alla parte che ha proposto il ricorso per riassunzione, sicché è onere della parte stessa attivarsi presso la cancelleria per prendere conoscenza del provvedimento e ottemperarvi tempestivamente.


Cod. Proc. Civ. art. 136 Cod. Proc. Civ. art. 303