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contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Nullità dell'atto introduttivo del giudizio -

Attività processuali rimesse all'iniziativa del convenuto - Compimento delle stesse - Onere di dimostrare la mancata conoscenza del processo prima del verificarsi della preclusione o ridosso della stessa - Necessità - Sussistenza.Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10580 del 07/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10580 del 07/05/2013


Ai sensi dell'art. 294, primo comma, cod. proc. civ., in caso di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, il convenuto contumace è ammesso a compiere le attività processuali rimesse alla sua iniziativa e per le quali sia maturata una preclusione solo se dimostra che la nullità dell'atto introduttivo gli ha impedito di conoscere il processo prima del verificarsi della preclusione o a ridosso della stessa.