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Responsabilità civile - Strade - Lavori in corso

Apertura al traffico - Obbligo di segnaletica - Gravante sull'appaltatore - Esclusione - Incombente sull'ente proprietario - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19129 del 20/09/2011

Responsabilità civile - Strade - Lavori in corso


Lavori in corso - Apertura al traffico - Obbligo di segnaletica - Gravante sull'appaltatore - Esclusione - Incombente sull'ente proprietario - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione  Sez. 3, Sentenza n. 19129 del 20/09/2011

In caso di perdurante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione. (Nella specie, in un sinistro stradale mortale, nel quale una delle auto aveva imboccato un tratto di strada con divieto d'accesso non idoneamente segnalato, intercettando così l'altro mezzo coinvolto nello scontro, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune per non aver provveduto alla segnalazione adeguata della non percorribilità del tratto in questione.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it