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Cose in custodia - Presunzione di Colpa

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di Colpa - Art. 2051 cod. civ. - Onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa e il danno - La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. Civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di Colpa - Art. 2051 cod. civ. - Onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa e il danno - La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA
È stata depositata la seguente relazione:
1 - Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
Francesca Bendinelli ha chiesto il risarcimento del danno subito per essere caduta dal proprio ciclomotore a causa dello stato precario della pavimentazione.
Con sentenza depositata in data 31 dicembre 2009 la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda. 2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c.. 3. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1. Esso è inammissibile poiché le argomentazioni a sostegno risultano incongrue rispetto alla rubrica della censura e alla sentenza impugnata. La ricorrente assume che, non avendo il Comune di Sassari negato la sussistenza del fatto e le sue cause, la Corte avrebbe dovuto ritenere applicabile l'art. 2051 c.c., e, quindi, sussistente la responsabilità dell'Ente. Ma la sentenza impugnata non ha negato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., e della presunzione di responsabilità a carico della P.A.;
tuttavia ha rilevato che l'appellante non aveva fornito la prova del nesso eziologico tra lo stato della pavimentazione e le lesioni subite. Pertanto la decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo cui (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 8005 del 2010) l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Il motivo in esame non adduce argomentazioni idonee ad indurre la Corte a modificare tale orientamento (vedi art. 360 bis c.p.c., n. 1).
Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 112 c.p.c.. Si assume che l'appello incidentale del Comune di Sassari aveva riguardato altre questioni e che, pertanto, esso aveva prestato acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado relative ad accertamento del fatto, delle cause, delle conseguenze.
La censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda, quindi il tema della responsabilità del Comune era stato devoluto - nella sua globalità - alla Corte territoriale dalla stessa Bendinelli.
Il terzo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le argomentazioni a sostegno non dimostrano ne' l'uno, nè l'altro vizio, peccano di genericità e attengono al merito. Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione della legge (inammissibilmente non specificata), contraddittorietà e illogicità della motivazione.
La censura presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate riguardo alla precedente.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte ne' memorie; il resistente ha chiesto d'essere ascoltato in Camera di consiglio;
5.-Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it