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Dichiarazione di estinzione del reato per amministia o prescrizione in sede di impugnazione

Risarcimento danni - Giudizio civile e penale - Dichiarazione di estinzione del reato per amministia o prescrizione in sede di impugnazione – Contestuale decisione del gravame ai soli effetti civili - Conferma della condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni - Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione. Corte di Cassazione Sentenza n. 14921 del 21 giugno 2010

Risarcimento danni - Giudizio civile e penale - Dichiarazione di estinzione del reato per amministia o prescrizione in sede di impugnazione – Contestuale decisione del gravame ai soli effetti civili - Conferma della condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni - Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione. Corte di Cassazione Sentenza n. 14921 del 21 giugno 2010

Corte di Cassazione Sentenza n. 14921 del 21 giugno 2010

Testo completo:

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Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it