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Sospensione del processo civile - Pendenza in cassazione del giudizio sulla risoluzione di un contratto di locazione

Simultanea pendenza in primo grado del giudizio sulla nullità e sostituzione "ex lege" del medesimo contratto - Sospensione di quest'ultimo giudizio in attesa della formazione del giudicato nell'altro - Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Sospensione facoltativa ex art. 337 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. Corte di

Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 375 del 09/01/2013

 

In tema di sospensione del processo, qualora penda in sede di legittimità il giudizio sulla risoluzione di un contratto di locazione e, contemporaneamente, penda in primo grado un altro giudizio sulla nullità e sostituzione "ex lege" del medesimo contratto, quest'ultimo giudizio non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa che si formi il giudicato sulla risoluzione, bensì alla sospensione facoltativa ex art. 337 cod. proc. civ., che il giudice può disporre ove ritenga di non poggiarsi sull'autorità della sentenza impugnata.