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Obbligazione del locatore - Vizi della cosa locata

Azione di risarcimento dei danni derivati da vizi della cosa - Proponibilità autonoma rispetto alle azioni di risoluzione o riduzione del corrispettivo - Esclusione - Configurabilità della domanda risarcitoria in ipotesi di vizi sopravvenuti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6580 del 14/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6580 del 14/03/2013

 

In tema di locazione, mentre, ai fini degli obblighi di manutenzione e di riparazione, ai sensi degli artt. 1575 e 1576 cod. civ., alla allegazione dell'inadempimento del locatore si accompagna naturalmente la domanda di risarcimento dei danni, la domanda risarcitoria, di cui all'art. 1578, secondo comma, cod. civ., relativa ai danni derivati da vizi della cosa locata, oltre a non essere autonomamente proponibile rispetto a quella di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, non è concepibile in caso di vizi sopravvenuti, non potendo di questi valutarsi la conoscenza da parte del conduttore o la colpevole ignoranza da parte del locatore al momento della consegna.