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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9109 del 06/05/2015

Art. 75 del Regolamento per il personale dell'Autorità portuale - Sospensione cautelare del dipendente per motivi penali o disciplinari - Definizione favorevole del giudizio penale o disciplinare - Diritto agli assegni non percepiti - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9109 del 06/05/2015

L'art. 75 del Regolamento per il personale dell'Autorità portuale di Napoli si interpreta nel senso che, nel caso di sospensione cautelare per motivi penali o disciplinari, al dipendente sospeso spettano gli assegni non percepiti, esclusi i compensi connessi con la presenza in servizio e dedotto quanto ricevuto a titolo di assegno alimentare, limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o il dipendente non lo ha commesso, ovvero, quanto al procedimento disciplinare, nei casi in cui il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito o sia stato punito con una sanzione non superiore al rimprovero scritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che al dipendente spettassero gli assegni non percepiti durante la sospensione cautelare poiché il procedimento penale era stato archiviato per intervenuta prescrizione).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9109 del 06/05/2015