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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 281 del 12/01/2016

Immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Carattere relativo in dipendenza delle circostanze - Accertamento del giudice del merito 

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'eccesso temporale in ipotesi di licenziamento intimato all'esito di un'indagine ispettiva durante la quale il datore non aveva mai dato ad intendere di voler soprassedere alla verifica disciplinare).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 281 del 12/01/2016