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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31107 del 08/11/2023 (Rv. 669419 - 01)

Imposte di consumo (dazio) (tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - appalto - rescissione - Concordato fallimentare - Limitabilità soggettiva degli impegni assunti dal proponente - Natura di preclusione processuale - Esecutività dello stato passivo - Necessità - Distinzione fra creditori chirografari e non - Irrilevanza - Esclusione - Confliggenza con il terzo comma della disposizione - Insussistenza.

In tema di concordato fallimentare, la previsione del secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 124 l.fall., secondo la quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale che opera a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, senza che rilevi la distinzione fra creditori chirografari e non; detta previsione non confligge con il precetto dettato dal terzo comma della medesima disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31107 del 08/11/2023 (Rv. 669419 - 01)