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sanità pubblica - in genere - legge 22 maggio 2015, n. 68 - delitti contro l'ambiente

inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen. – punibilità a titolo di dolo eventuale – configurabilità Sentenza n. 26007 ud. 05/04/2019 - deposito del 12/06/2019, commento a cura dell’Avv. Marta Cigna

Fatto. Il tribunale del Riesame di Vibo Valentia confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip avente ad oggetto l'impianto di depurazione delle acque urbane del comune di Briatico affidato in gestione ad una società ritenendo sussistenti i presupposti per la sussistenza dei reati di cui agli artt. 452 bis, 635 comma 2, c.p. (inquinamento ambientale e danneggiamento) e all'articolo 181, in relazione all'articolo 142 del d.lgs. 42/04 ( per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa).

Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società indagata a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen.

Nel ricorso si evidenzia la carenza dell’elemento soggettivo quanto al reato di inquinamento ambientale in capo alla società asserendo che l'esistenza del sistema by-pass era antecedente alla gestione della società stessa. In questo senso, secondo la difesa, non sarebbe possibile configurare il reato di inquinamento ambientale in esame che non ha natura permanente. Infatti, per la sua sussistenza serve l'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni tutelati (Cass. sez. III, n. 52436/2017). Il ricorrente deduceva altresì l’estinzione del reato di cui all'art. 181, d.lgs. 42/2004 per prescrizione, nulla contestando in merito al reato di danneggiamento.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato ricorso, precisando, in punto di diritto, che per la sussistenza del "fumus" del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017 - dep. 16/11/2017, Campione, Rv. 272842).

Il reato di inquinamento ambientale, ha chiarito la Suprema Corte, è punito a titolo di dolo generico, per cui si richiede la volontà di “abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale.

Il reato, dunque, è punibile anche a titolo di dolo eventuale.

Inoltre, hanno specificato i giudici di legittimità, quando sono più di uno i soggetti garanti della tutela del bene giuridico oggetto di tutela penale, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Sez. 4, n. 46515 del 19/05/2004 - dep. 01/12/2004, Fracasso ed altri, Rv, 230398).

Nel caso in esame, ha rilevato la Corte, è emerso in maniera evidente che la società affidataria del servizio di gestione dell'impianto di depurazione fosse perfettamente consapevole dell’esistenza del by-pass. A tale società era stata affidata la gestione dell'impianto di depurazione oggetto di sequestro, dunque indubbia è in questo caso la titolarità di una posizione di garanzia e l’esistenza del dolo eventuale: il fatto che la stessa società, consapevole della situazione di criticità connessa alla gestione dell'impianto sin dal momento in cui aveva avuto affidato il servizio, avesse proseguito nella gestione dell'impianto in condizioni di irregolarità, fa emergere in maniera inequivocabile l’accettazione del rischio in capo alla società stessa del verificarsi dell'evento costituito dall'inquinamento ambientale conseguente alla prosecuzione delle suddetta attività.

Quanto, poi, alla asserita estinzione per prescrizione del residuo reato paesaggistico, la Suprema Corte ha sottolineato la natura permanente del rato in questione, che si consuma con l'esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo grado, quando la contestazione è di natura "aperta" (da ultimo: Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017 - dep. 21/09/2017, Zanella, Rv. 271336).