0588. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo III: delle successioni testamentarie Capo I: disposizioni generali Art.- 588. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
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Articolo vigente
Art. 588. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
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