Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo i: degli organi giudiziari capo i: del giudice Sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale - 4.(Giurisdizione rispetto allo straniero)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 4. (1) (Giurisdizione rispetto allo straniero)
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(1) L'articolo che recitava: "Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:
1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;
4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano." è stato abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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