Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo I: delle parti - 78. (curatore speciale)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 78. (Curatore speciale)
1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
2. Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.
la giurisprudenza
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