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151 Concorso dei creditori  -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 151 Concorso dei creditori

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.


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