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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15414 del 13/06/2018

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Accantonamento di somme spettanti ai creditori contestati ex art. 180, comma 6, l.fall. - Possibilità da parte del tribunale di operare un sindacato incidentale sulla fondatezza delle pretese creditorie contestate - Sussistenza - Eccezione per i crediti tributari contestati - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da Equitalia e cassato il decreto di omologazione del concordato preventivo emesso senza che fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto di contenzioso tra le parti).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15414 del 13/06/2018